Art. 439

In vigore dal 1 gen 1960
Nelle miniere classificate a termine del presente titolo, le misure di portata del circuito generale e di quelli principali e derivati di ventilazione della miniera devono essere eseguite almeno una volta al mese e ripetute ogni volta che si verifichino importanti modifiche o inconvenienti nella distribuzione e ripartizione di qualcuna delle diramazioni principali della corrente d'aria. I risultati ottenuti sono annotati nel registro di ventilazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-439

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Art. 439 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo