Art. 441

In vigore dal 1 gen 1960
L'ingegnere capo, sentito il direttore, determina per ogni miniera o parte di essa, classificata per gas tossici o altrimenti nocivi la frequenza con la quale devono essere ripetuti nei luoghi di cui all'articolo precedente gli accertamenti a mezzo di idonei indicatori, delle percentuali dei gas tossici o altrimenti nocivi presenti nell'atmosfera.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-441

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Art. 441 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo