Art. 442

In vigore dal 1 gen 1960
Per ogni lavorazione sotterranea classificata per grisù o gas tossici o altrimenti nocivi, le modalità e la frequenza dei controlli dell'atmosfera in applicazione delle norme del presente decreto sono stabilite in apposito ordine di servizio che, predisposto dal direttore ed approvato dall'ingegnere capo, deve essere portato a conoscenza, del personale addetto a tale servizio, dei sorveglianti ai lavori e dei capi cantieri ai quali sono affidati apparecchi indicatori di gas.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-442

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Art. 442 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo