Art. 430

In vigore dal 1 gen 1960
Nelle miniere grisutose di 2ª categoria, ogni lavoro di ricerca e di preparazione deve essere areato da un circuito indipendente di ventilazione non comprendente cantieri in coltivazione. La norma di cui al comma precedente si applica amiche alle miniere grisutose assegnate alla 1ª categoria, quando l'ingegnere capo abbia riconosciuto che in taluni cantieri di ricerca o di preparazione di questa ultima, orientati verso zone nuove del giacimento o diretti verso vecchi lavori, possa verificarsi un aggravamento del regime grisutoso. Nelle miniere, grisutose di 1ª categoria, per le quali in base all'esperienza nomi si abbia motivo di temere la formazione di accumuli di grisù, un cantiere di ricerca o di preparazione può essere inserito a valle di altri cantieri di coltivazione nel circuito di ventilazione di questi ultimi, sempre che, il tenore di grisù rilevato in piena corrente d'aria immediatamente a monte della immissione del circuito di areazione suddetto nella via principale di riflusso nomi superi l'uno per cento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-430

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Art. 430 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo