Art. 428

In vigore dal 1 gen 1960
Nelle miniere classificate grisutose, la coltivazione deve essere attuata per scomparti e settori alimentati da circuiti indipendenti di ventilazione. Gli scomparti di miniera sono indipendenti quando essi abbiano in comune ai fini della ventilazione solo vie generali di entrata e di uscita d'aria fra i lavori sotterranei e la superficie. I settori di miniera sono considerati indipendenti quando essi abbiano in comune ai fini della ventilazione soltanto vie principali di entrata e di uscita d'aria. La corrente di ventilazione può attraversare a monte dei cantieri zone già coltivate soltanto attraverso via efficacemente isolate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-428

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 428 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo