Art. 423

In vigore dal 29 dic 1996
Nelle miniere dichiarate grisutose non è consentito areare un posto di lavoro con getto di aria compressa. Gli impianti di ventilazione ausiliaria sono corredali da tubazione sufficientemente stagna, fino a conveniente distanza dalla fronte di lavoro. Il ventilatore è installato sul tratto di condotta che si trova nella corrente di entrata d'aria quando trattasi di ventilazione soffiante, ed in quella di riflusso nel caso di ventilazione aspirante. L'insieme dell'impianto deve corrispondere inoltre alle condizioni previste all'. La ventilazione ausiliaria deve essere limitata ai lavori di preparazione dei cantieri e ai lavori di smantellamento nonché ai cantieri direttamente collegati al circuito di ventilazione principale. I cantieri di coltivazione potranno essere attrezzati con ventilazione ausiliaria unicamente qualora siano state adottate misure complementari idonee a garantire la sicurezza o la sa- lute dei lavoratori.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-423

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Art. 423 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo