Art. 425

In vigore dal 1 gen 1960
È vietato a coloro che non sono autorizzati interrompere la marcia di un ventilatore ausiliario per soddisfare esigenze di lavoro dei cantieri vicini. Nei cantieri a forte sviluppo di grisù, ove si verifichi una interruzione accidentale della ventilazione ausiliaria, gli operai devono dare immediato avviso al sorvegliante. Nel caso di cui al comma precedente gli operai devono abbandonare il cantiere. Quando l'interruzione sia predisposta, la persona incaricata deve preventivamente assicurarsi che tutti gli operai abbiano sgomberato il cantiere. Il ritorno del personale al posto di lavoro può effettuarsi solo quando, ripristinata la ventilazione ausiliaria, l'avvenuta bonifica dell'atmosfera nel cantiere sia stata accertata con indicatore idoneo a lettura diretta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-425

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Art. 425 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo