Art. 429
In vigore dal 1 gen 1960
Nelle miniere grisutose, i cantieri alimentati in serie dallo stesso circuito di ventilazione devono essere limitati i in modo che il numero complessivo degli operai in essi occupati nel turno più numeroso non superi settanta unità, sempre che siano soddisfatte le prescrizioni di cui tigli .
Per le miniere a gas tossici o altrimenti nocivi e per quelle a sviluppo istantaneo di grisù e dei gas suddetti, l'ingegnere capo, sentito il direttore, stabilisce caso per caso il numero massimo complessivo di operai che possono essere adibiti al lavoro nel turno più numeroso in uno stesso settore, sempre che siano osservate le norme di cui agli articoli richiamati nel comma precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-429