Art. 411

In vigore dal 29 dic 1996
La corrente d'aria deve avere intensità tale che nei cantieri e nelle vie l'atmosfera, in piena corrente, non contenga tenori superiori all'uno per cento di anidride carbonica, al cinque per centomila di ossido di carbonio, al due per centomila di idrogeno solforato, all'uno per centomila di anidride solforosa e al 2,5 per centomila di ossidi di azoto. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 624. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 624.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-411

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Art. 411 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo