Art. 406

In vigore dal 1 gen 1960
Nei confronti delle miniere che all'entrata in vigore del presente decreto risultino soggette ad emanazioni continue di grisù, gas tossici o altrimenti nocivi, l'ingegnere capo, sentito il direttore, fissa con suo provvedimento la durata del periodo di controllo. Trascorso detto periodo, che può anche essere inferiore a due anni, procede alle operazioni di classifica. La definizione delle classifiche di cui sopra deve aver luogo entro il termine massimo di tre anni dalla entrata in vigore del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-406

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Art. 406 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo