Art. 405

In vigore dal 1 gen 1960
Il direttore deve fare rapporto al Distretto minerario di ogni manifestazione di gas infiammabili, tossici o nocivi, anche a sviluppo istantaneo, e così pure di ogni altra anormale manifestazione meccanica, come proiezioni di rocce, colpi di tetto e simili, verificatesi in una lavorazione sotterranea sottoposta a controllo o a classifica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-405

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Art. 405 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo