Art. 402

In vigore dal 1 gen 1960
Le miniere, o parti di esse, nelle quali si siano verificate, almeno una volta, irruzioni istantanee di grisù o di altri gas tossici o altrimenti nocivi, isolatamente considerati o in miscela, sono classificate a sviluppo istantaneo di gas.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-402

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Art. 402 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo