Art. 404

In vigore dal 1 gen 1960
La classifica di una lavorazione mineraria, o parte di essa, può essere soggetta a revisione dell'ingegnere capo, a seguito di nuovi accertamenti e circostanze emersi nel corso di un successivo periodo di controllo cui essa deve essere assoggettata per la durata di due anni. La revisione di classifica di una miniera o parte di essa a termini del presente capo, può essere promossa con istanza del direttore o di ufficio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-404

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Art. 404 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo