Art. 399

In vigore dal 1 gen 1960
Ai fini del presente titolo si ha accumulo di grisù quando la percentuale volumetrica di quest'ultimo, nell'atmosfera del luogo raggiunga l'uno per cento. Nei confronti dei gas tossici o altrimenti nocivi si ha accumulo di uno di tali gas quando la percentuale volumetrica del gas considerato raggiunge il limite di cui all'. L'accumulo è considerato pericoloso quando la percentuale volumetrica del grisù o degli altri gas tossici o altrimenti nocivi, singolarmente e considerati, raggiunga i limiti di cui agli ed occorrendo 446.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-399

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Art. 399 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo