Art. 395

In vigore dal 1 gen 1960
L'ingegnere capo può disporre una sola proroga di un anno al periodo di tempo stabilito per il controllo, quando riconosca, che gli elementi acquisiti nel precedente periodo non siano stati risolutivi ai fini della classifica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-395

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Art. 395 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo