Art. 396

In vigore dal 1 gen 1960
Entro il periodlo stabilito per il controllo, quando le manifestazioni di grisù, gas tossici o altrimenti nocivi, si siano mantenute o aggravate, l'ingegnere capo procede alla classifica della miniera. Per le miniere non riconosciute classificabili, trascorso il periodo di controllo, l'imprenditore è esonerato dalle misure di sicurezza provvisoriamente disposte.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-396

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Art. 396 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo