Art. 391

In vigore dal 1 gen 1960
Quando i tenori volumetrici di grisù rilevati in condizioni di normale ventilazione, risultano inferiori a 0,3 per cento, l'ingegnere capo dispone saltuari accertamenti sul regime grisutoso che si determina nel sotterraneo durante periodi di arresto della ventilazione, appositamente predisposti, e nei periodi di ripresa della ventilazione normale. Con provvedimento dell'ingegnere capo da emanarsi sentito il direttore sono stabilite: a) la scelta, dei tempi per i controlli e le misure cautelative da adottare; b) la durata dei periodi di arresto e di ripresa della ventilazione normale, nei quali sono effettuati gli accertamenti; c) la frequenza di rilevazione dei tenori di grisù da effettuare nel corso di tali periodi con l'ausilio di idonei indicatori a lettura diretta, accompagnati da prelievi di campioni dell'atmosfera da sottoporre ad analisi. Nel provvedimento sono indicati altresì i luoghi per il rilevamento dei tenori di grisù, tanto nel riflusso generale che in altre vie o cantieri del sotterraneo. Le operazioni predette sono eseguite nei modi indicati all'. Degli accertamenti suddetti è fatta annotazione in registro con la data e la firma del direttore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-391

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Art. 391 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo