Art. 392

In vigore dal 1 gen 1960
Il direttore di miniera sottoposta a controllo deve fare comunicazione scritta al Distretto minerario di ogni nuova manifestazione di grisù, gas tossici o altrimenti nocivi, e di ogni rilevante variazione di quelle precedentemente note, verificatesi nella stessa miniera. Deve altresì segnalare il luogo, il tempo, le circostanze, nonché ogni dato alle stesse inerenti, e comunicare le eventuali misure provvisoriamente adottate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-392

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 392 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo