Art. 393

In vigore dal 1 gen 1960
L'ingegnere capo, quando lo ritenga necessario a seguito dei disposti accertamenti, sentito il direttore, stabilisce con suo provvedimento quali delle norme di sicurezza previste dal presente titolo devono essere applicate in tutta o parte della miniera sottoposta a controllo, fissando un termine per l'attuazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-393

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Art. 393 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo