Art. 397

In vigore dal 1 gen 1960
L'ingegnere capo può disporre che venga instaurata ed affidata a persona tecnicamente preparata e responsabile una sorveglianza metodica del sotterraneo per svelare la eventuale presenza di gas sospetti e che vengano fornite, al riguardo periodiche comunicazioni al Distretto minerario. Le condizioni che definiscono tale vigilanza sono precisate in apposito ordine di servizio predisposto dal direttore. Il nome della persona responsabile incaricata della vigilanza suddetta deve essere comunicato al Distretto
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-397

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Art. 397 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo