Art. 386
In vigore dal 1 gen 1960
Salvo vasi di necessità, non si debbono eseguire lavori su impianti sotto tensione quando questa superi 25 V efficaci verso terra.
Quando la suddetta necessità sia riconosciuta da un capo responsabile, ogni lavoro deve essere eseguito con modalità e mezzi atti a garantire l'incolumità dello operatore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-386