Art. 395

Art. 395

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In vigore dal 1 gen 1960
L'ingegnere capo può disporre una sola proroga di un anno al periodo di tempo stabilito per il controllo, quando riconosca, che gli elementi acquisiti nel precedente periodo non siano stati risolutivi ai fini della classifica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-395