Art. 409

In vigore dal 1 gen 1960
Per le miniere classificate a sviluppo istantaneo di gas, deve essere predisposto un piano in scala non inferiore ad 1: 1000 sul quale devono essere riportati per l'intero sotterraneo o per gli scomparti classificati, i cantieri nei quali si sono prodotti sviluppi istantanei di gas o sono state rilevate manifestazioni sospette. In apposito registro sono trascritti i rapporti redatti a cura del direttore e da lui firmati, per ogni sviluppo istantaneo di gas o manifestazione sospetta che si fosse verificata, con indicazione della situazione topografica del cantiere, delle eventuali accidentalità geologiche vicine, dei volumi di gas sviluppati e del materiale proiettato, della situazione dei luoghi prima e dopo le irruzioni di gas e delle altre manifestazioni sospette Verificatesi. Nello stesso registro devono essere riportati e firmati dai rispettivi incaricati i risultati delle ispezioni ordinarie ed occasionali eseguite nei posti di lavoro sospetti per sviluppo istantaneo di gas. Per il piano di cui al primo comma e per quello previsto all'articolo precedente si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al titolo II, capo II.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-409

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Art. 409 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo