Art. 421

In vigore dal 1 gen 1960
Con ordine di servizio da portare a conoscenza degli interessati, il direttore dispone i servizi in modo che verificandosi l'arresto accidentale di un ventilatore principale, siano adottate immediatamente le misure necessarie per garantire la sicurezza del personale. Quando entri in opera il solo ventilatore di soccorso deve procedersi allo sgombero del sotterraneo. Il ritorno degli operai al lavoro deve effettuarsi soltanto in seguito ad ordine del direttore o secondo le modalità da lui stabilite, previa ispezione dei lavori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-421

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Art. 421 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo