Art. 428
397 / 697In vigore dal 1 gen 1960
Nelle miniere classificate grisutose, la coltivazione deve essere attuata per scomparti e settori alimentati da circuiti indipendenti di ventilazione.
Gli scomparti di miniera sono indipendenti quando essi abbiano in comune ai fini della ventilazione solo vie generali di entrata e di uscita d'aria fra i lavori sotterranei e la superficie.
I settori di miniera sono considerati indipendenti quando essi abbiano in comune ai fini della ventilazione soltanto vie principali di entrata e di uscita d'aria.
La corrente di ventilazione può attraversare a monte dei cantieri zone già coltivate soltanto attraverso via efficacemente isolate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-428