Art. 448

In vigore dal 1 gen 1960
Per i gas tossici o altrimenti nocivi in miscela, capari di esercitare azione sinergica, avuto riguardo anche alla temperatura ed umidità dell'atmosfera, l'ingegnere capo stabilisce le percentuali di ciascuno di essi al di sopra delle quali il personale deve evacuare i lavori se sprovvisto di mezzi di protezione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-448

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 448 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo