Art. 305

In vigore dal 1 gen 1960
Le norme di cui al presente titolo sono riportate in ordine di servizio del direttore unitamente alle modalità con le quali sono condotte le singole operazioni. Tale ordine di servizio è sottoposto all'approvazione dell'ingegnere capo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-305

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Art. 305 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo