Art. 308

In vigore dal 1 gen 1960
Le partite di miccia devono essere fatte controllare a cura della direzione, prima dell'impiego, nella misura di almeno un metro su cento metri al fine di accertare la velocità, media di propagazione del fuoco. Il risultato degli accertamenti è annotato in registro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-308

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