Art. 307

In vigore dal 1 gen 1960
Gli esplosivi alla nitroglicerina che trasudano oppure sviluppano odore acre o vapori rutilanti devono essere rimossi con ogni cautela procedendo, appena possibile, alla distruzione di essi. Questa, deve effettuarsi bruciando l'esplosivo per piccole quantità, all'aperto ed in luogo non pietroso, seguendo tutte le cautele atte ad evitare danni in caso di esplosione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-307

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Art. 307 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo