Capo II

Art. 310

In vigore dal 1 gen 1960
Il trasporto degli esplosivi nei pozzi deve essere effettuato a velocità non superiore a quella consentito per il trasporto delle persone e la circolazione del personale deve essere sospesa. Gli uomini addetti al trasporto degli esplosivi possono viaggiare insieme con essi. Il macchinista ed i ricevitori, sia alla superficie sia in sotterraneo, debbono essere preavvertiti del movimento degli esplosivi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-310

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Art. 310 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo