Art. 310
Capo II

Art. 310

10 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Il trasporto degli esplosivi nei pozzi deve essere effettuato a velocità non superiore a quella consentito per il trasporto delle persone e la circolazione del personale deve essere sospesa. Gli uomini addetti al trasporto degli esplosivi possono viaggiare insieme con essi. Il macchinista ed i ricevitori, sia alla superficie sia in sotterraneo, debbono essere preavvertiti del movimento degli esplosivi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-310