Art. 315

In vigore dal 1 gen 1960
L'esplosivo, eventualmente non adoperato, deve essere restituito a fine turno all'addetto alla distribuzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-315

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Art. 315 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo