Art. 318

In vigore dal 1 gen 1960
Gli esplosivi distribuiti sono trasportati ai cantieri soltanto dagli operai incaricati del prelevamento. Se il trasporto è fatto a spalla deve effettuarsi per un quantitativo massimo di quindici chilogrammi per persona in cassette o in borse. I recipienti predetti devono essere chiusi a chiave ed essere portabili a tracolla o a zaino. I detonatori e le micce possono essere trasportati nei recipienti predetti, sempre che siano posti in apposito scomparto rigido separato da quello delle cartucce di esplosivi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-318

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Art. 318 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo