Art. 322

In vigore dal 1 gen 1960
Gli operai addetti allo sparo delle mine non devono dare gli esplosivi avuti in consegna ad altri operai anche se questi ultimi siano pure essi addetti allo sparo. Gli stessi operai, alla fine del turno, devono riportare e consegnare alla riservetta le cassette anche se vuote, e versare il materiale esplosivo residuato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-322

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Art. 322 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo