Art. 327

In vigore dal 1 gen 1960
Le riservette per quantitativi di esplosivi inferiori a 50 kg possono essere costituite in un unico locale purchè provvisto di nicchie separate per il deposito rispettivamente dell'esplosivo e dei detonatori. Nei depositi per quantitativi compresi tra 50 e 100 kg la galleria di accesso diramantesi da una via di servizio deve presentare un gomito ad angolo retto. Se la capacità del deposito è maggiore di 100 kg detta galleria deve presentare un tracciato a due o più gomiti. Ognuno dei gomiti previsti dal comma precedente deve prolungarsi in una nicchia a fondo cieco di almeno quattro metri di profondità nel senso della spinta del gas di una eventuale esplosione proveniente dalla riservetta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-327

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Art. 327 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo