Art. 329

In vigore dal 1 gen 1960
La temperatura nella riservetta non deve essere superiore a 40° C e, qualora la riservetta contenga esplosivo col 10 per cento o più di nitroglicerina, non deve scendere al disotto di 8° C. Nella riservetta deve sempre tenersi un termometro a massima e minima. Devono essere adottate misure idonee a preservare gli esplosivi dall'umidità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-329

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Art. 329 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo