Art. 329
In vigore dal 1 gen 1960
La temperatura nella riservetta non deve essere superiore a 40° C e, qualora la riservetta contenga esplosivo col 10 per cento o più di nitroglicerina, non deve scendere al disotto di 8° C.
Nella riservetta deve sempre tenersi un termometro a massima e minima.
Devono essere adottate misure idonee a preservare gli esplosivi dall'umidità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-329