Art. 333

In vigore dal 1 gen 1960
Nella riservetta e nel locale di distribuzione non provvisti di impianto di illuminazione fissa è vietato l'accesso a chi non è munito di lampada elettrica a bulbo protetto. L'impianto di illuminazione fissa deve essere di tipo antideflagrante con lampade poste in nicchia nelle pareti o nel soffitto, chiuse da vetro protetto e i conduttori anche essi convenenientemente protetti. Gli interruttori ed i dispositivi complementari debbono essere installati all'esterno della riservetta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-333

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Art. 333 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo