Capo IV

Art. 336

In vigore dal 29 dic 1996
Gli esplosivi allo stato granulare o pulverulento non possono essere versati sciolti nel foro da mina, ma devono essere confezionati con involucro di conveniente resistenza. L'impiego di polvere nera sciolta è consentito solo nelle cave di materiali lapidei per mine con carica estesa in superficie o mine a fendere. Il calcatoio deve essere di legno e può essere guarnito con rame, ottone, zinco o bronzo, ma non con materiali ferrosi o altri che possono provocare scintille.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Fermo restando il disposto dell'articolo 46 del regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e in deroga al primo comma dell'articolo 336 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959 n. 128, la miscelazione dei prodotti utilizzati per il caricamento dei fori da mina, nonche' il caricamento stesso, possono essere effettuati con automezzi riconosciuti idonei dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 297 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, e conformemente alle prescrizioni stabilite, caso per caso, dall'autorita' di vigilanza."

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-336

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Art. 336 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo