Capo IV
Art. 340
In vigore dal 1 gen 1960
Ogni mina deve essere intasata in modo adeguato alla entità, al genere di carica ed alla natura del materiale da abbattere. La lunghezza dell'intasamento non deve essere inferiore a 20 cm.
Sono escluse dall'obbligo dell'intasamento le mine di cui all', secondo comma.
Per l'intasamento si deve adoperare materiale non combustibile e non suscettibile di produrre scintille.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-340