Art. 341

In vigore dal 1 gen 1960
Con l'ordine di servizio di cui all' devono essere stabiliti gli orari e le modalità del brillamento, in modo da rendere minimo il numero delle persone esposte ai rischi del tiro. Lo stesso ordine di servizio stabilisce l'impiego di ripari fissi o mobili nei luoghi che non offrono una sufficiente protezione contro le proiezioni del tiro, dai gas o dai fumi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-341

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