Art. 344
In vigore dal 1 gen 1960
Nel tratto del circuito di brillamento prossimo alle mine, fino ad un massimo di 250 m, si possono usare linee volanti costituite da conduttori isolati, purchè distanziati fra di loro e da altri circuiti elettrici.
È vietato usare per il brillamento delle mine tratti di linee costruite per altri scopi.
I conduttori per il brillamento delle mine non devono essere riuniti in uno stesso cavo con altri conduttori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-344