Art. 344

In vigore dal 1 gen 1960
Nel tratto del circuito di brillamento prossimo alle mine, fino ad un massimo di 250 m, si possono usare linee volanti costituite da conduttori isolati, purchè distanziati fra di loro e da altri circuiti elettrici. È vietato usare per il brillamento delle mine tratti di linee costruite per altri scopi. I conduttori per il brillamento delle mine non devono essere riuniti in uno stesso cavo con altri conduttori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-344

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 344 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo