Art. 347

In vigore dal 1 gen 1960
Se le lavorazioni di cantieri attigui tendono ad avvicinarsi progressivamente, il sorvegliante deve indicare il termine a partire dal quale gli operai addetti alle stesse lavorazioni devono porsi in posizione di sicurezza ogni qualvolta in uno di quei cantieri si proceda al brillamento delle mine.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-347

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Art. 347 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo