Art. 348

In vigore dal 1 gen 1960
Nello scavo e nell'approfondimento dei pozzi e discenderie il tiro è effettuato elettricamente. Inoltre devono essere adottate le seguenti cautele: 1) le cartucce devono essere innescate in locale apposito stabilito dal capo servizio; 2) l'esplosivo deve essere calato nei pozzo, soltanto dopo che il personale non necessario al caricamento delle mine abbia abbandonato il fondo del pozzo stesso; 3) il brillamento deve essere effettuato dal sorvegliante o da giorno o da una galleria di livello; 4) per lo sparo si deve adoperare apposito cavo, la cui continuità deve essere controllate elettricamente dal sorvegliante, prima del brillamento delle mine; 5) prima di collegare i fili per il brillamento si deve togliere tensione all'eventuale impianto di illuminazione di fondo pozzo; 6) dopo lo sparo e prima di riprendere il lavoro il sorvegliante deve rendersi conto degli effetti dello sparo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-348

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