Art. 348
In vigore dal 1 gen 1960
Nello scavo e nell'approfondimento dei pozzi e discenderie il tiro è effettuato elettricamente. Inoltre devono essere adottate le seguenti cautele:
1) le cartucce devono essere innescate in locale apposito stabilito dal capo servizio;
2) l'esplosivo deve essere calato nei pozzo, soltanto dopo che il personale non necessario al caricamento delle mine abbia abbandonato il fondo del pozzo stesso;
3) il brillamento deve essere effettuato dal sorvegliante o da giorno o da una galleria di livello;
4) per lo sparo si deve adoperare apposito cavo, la cui continuità deve essere controllate elettricamente dal sorvegliante, prima del brillamento delle mine;
5) prima di collegare i fili per il brillamento si deve togliere tensione all'eventuale impianto di illuminazione di fondo pozzo;
6) dopo lo sparo e prima di riprendere il lavoro il sorvegliante deve rendersi conto degli effetti dello sparo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-348