Art. 342

In vigore dal 1 gen 1960
Per l'accensione delle micce nelle volate con più di cinque colpi, deve essere adottato un sistema idoneo a regolare il tempo di accensione. Nei fornelli e nelle rimonte con inclinazione superiore a 45° quando la loro lunghezza superi i 20 m, il brillamento delle mine è eseguito elettricamente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-342

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