Capo IV
Art. 338
In vigore dal 1 gen 1960
I fori da mina debbono essere caricati immediatamente prima del brillamento. Le cartucce devono essere innescate all'atto dell'impiego.
Da ogni cartuccia innescata e non utilizzata deve essere tolto il detonatore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-338