Capo IV

Art. 338

In vigore dal 1 gen 1960
I fori da mina debbono essere caricati immediatamente prima del brillamento. Le cartucce devono essere innescate all'atto dell'impiego. Da ogni cartuccia innescata e non utilizzata deve essere tolto il detonatore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-338

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Art. 338 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo