Art. 340
Capo IV

Art. 340

48 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Ogni mina deve essere intasata in modo adeguato alla entità, al genere di carica ed alla natura del materiale da abbattere. La lunghezza dell'intasamento non deve essere inferiore a 20 cm. Sono escluse dall'obbligo dell'intasamento le mine di cui all', secondo comma. Per l'intasamento si deve adoperare materiale non combustibile e non suscettibile di produrre scintille.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-340