Art. 331
In vigore dal 1 gen 1960
L'ingegnere capo stabilisce con provvedimento definitivo, sentito il direttore, il quantitativo massimo delle capsule detonanti delle micce detonanti e degli accenditori con capsula che possono essere depositati nel sotterraneo della miniera e della cava.
Nelle riservette per quantitativi di esplosivi superiori a 50 kg, i materiali suddetti sono collocati in apposita nicchia o armadio chiusi da porta con chiave, e posti prima dell'ultimo gomito di accesso alla riservetta a distanza non inferiore a 10 m da esso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-331