Art. 326

In vigore dal 1 gen 1960
La riservetta deve essere ubicata in modo che una eventuale esplosione non comprometta, per quanto è dato tecnicamente prevedere i cantieri di coltivazione, le vie principali di accesso, di circolazione o di ventilazione nonché gli organi essenziali della ventilazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-326

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Art. 326 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo