Art. 326
In vigore dal 1 gen 1960
La riservetta deve essere ubicata in modo che una eventuale esplosione non comprometta, per quanto è dato tecnicamente prevedere i cantieri di coltivazione, le vie principali di accesso, di circolazione o di ventilazione nonché gli organi essenziali della ventilazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-326