Art. 321
In vigore dal 1 gen 1960
Le chiavi dei depositi provvisori dei cantieri sono tenute esclusivamente dagli addetti allo sparo delle mine.
È vietato porre utensili di qualsiasi specie nel deposito provvisorio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-321