Art. 323

In vigore dal 1 gen 1960
Chiunque constati smarrimento o sottrazione di esplosivo deve darne subito notizia al sorvegliante di turno. La direzione è tenuta a darne immediata comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-323

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Art. 323 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo